Il Tribunale di Venezia, con decreto del 2 agosto 2025, ha rigettato una richiesta di esdebitazione ex art. 283 del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, presentata da una cittadina veneta in stato di grave precarietà economica. La decisione, seppur motivata giuridicamente, solleva non poche perplessità sul piano della giustizia sociale e del significato stesso del “fresh start” che l’istituto dell’esdebitazione intende garantire.
Una vita segnata da un debito antico
La vicenda ha inizio oltre trent’anni fa, quando la ricorrente avvia un’impresa di pulizie intestata a suo nome ma gestita, nella pratica, dal marito. A lei l’attività operativa, a lui la contabilità. Un equilibrio precario che si rompe nel 1998, quando l’INPS accerta la presenza di lavoratori non regolarmente assunti presso una struttura turistica. Da quell’accertamento deriva una sanzione amministrativa colossale (oltre 260 milioni di lire), a cui si aggiungono – nel tempo – interessi, more, cartelle esattoriali e il disvelarsi di una gestione opaca da parte del marito, che non aveva mai versato contributi né imposte.
Quando la donna scopre l’ammontare del debito – oltre un milione di euro – la sua vita è già drasticamente cambiata: l’attività è chiusa, il matrimonio è finito e il presente è fatto di impieghi stagionali, redditi bassi e una salute minata dallo stress accumulato negli anni. Non possiede immobili, non ha risparmi, e vive in un’abitazione concessa in comodato dalla sorella. A fronte di entrate annue tra i 12.000 e i 14.000 euro, le sue spese essenziali sono pressoché equivalenti.
La domanda di esdebitazione
Nel 2023, assistita dal proprio legale, la contribuente presenta istanza di esdebitazione per sovraindebitato incapiente ai sensi dell’art. 283 CCII, documentando puntualmente le sue condizioni economiche, patrimoniali e personali. Il gestore della crisi, nominato dall’OCC presso l’Ordine degli Avvocati di Venezia, redige una relazione favorevole, attestando l’assenza di atti in frode, la completezza della documentazione e l’impossibilità per la debitrice di fornire alcuna utilità, diretta o indiretta, ai creditori, neppure in una prospettiva futura.
Il ricorso sottolinea anche l’elemento umano della vicenda: il ruolo determinante del marito nella formazione del debito, le rassicurazioni (poi rivelatesi false) circa la regolarità dei pagamenti e la mancata opposizione alla sanzione INPS. L’impresa, di fatto, era nelle sue mani.
Il decreto di rigetto
Il Giudice del Tribunale di Venezia, pur riconoscendo la condizione di sovraindebitamento e l’assenza di utilità per i creditori, nega l’esdebitazione. Secondo il Tribunale, infatti, la “prolungata inadempienza” verso l’erario e l’origine del debito (sanzioni per lavoro irregolare e mancato pagamento di imposte e contributi) configurano una colpa grave da parte della richiedente, ostativa al beneficio.
Viene respinta l’argomentazione per cui la responsabilità sarebbe da attribuire interamente al marito: essendo la titolare formale dell’impresa, la donna avrebbe dovuto vigilare e attivarsi in prima persona, specialmente dopo l’irrogazione della sanzione. Le omissioni, anche se frutto di fiducia malriposta, non la esonerano – secondo il Giudice – da una responsabilità diretta e personale.
Una giustizia formale, ma non sostanziale
La decisione, pur aderente a un’interpretazione rigida del concetto di “meritevolezza”, lascia l’amaro in bocca. Da un lato, perché la colpa grave viene individuata in comportamenti risalenti a oltre trent’anni fa, in un contesto relazionale e culturale (moglie/marito, titolare/formalità, controllo amministrativo affidato) che oggi si tende a valutare con maggiore consapevolezza. Dall’altro, perché l’istituto dell’esdebitazione nasce proprio per offrire una seconda possibilità a chi non ha più mezzi né prospettive di recupero.
Cosa resta, allora, per questa contribuente? Un debito eterno, continuamente aggredito da azioni esecutive, senza che lo Stato possa – realisticamente – recuperare alcunché. Una situazione che non tutela i creditori, sovraccarica la giustizia e nega, in concreto, quella dignità che la legge dovrebbe invece restituire.
La nostra posizione
Come studio, riteniamo che l’interpretazione del requisito della meritevolezza debba sempre tenere conto delle circostanze reali della vita del debitore, della sua evoluzione personale e della concreta possibilità di adempiere. Il rischio, altrimenti, è di rendere l’esdebitazione un beneficio puramente teorico, destinato a chi non ne ha davvero bisogno, mentre chi è veramente ai margini rimane prigioniero di un passato che la legge stessa non sa – o non vuole – dimenticare.
